Statuto dell ́Associazione

Statuto dell´Associazione Istituto Italiano di Istruzione
STATUTO
art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Denominazione dell’Associazione: Istituto Italiano di Istruzione. z.s.
  2. Sede dell’Associazione: comune di Praga, Repubblica Ceca.
    art. 2 DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
  3. L’Associazione viene costituita a tempo indeterminato.
    art. 3 FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
    L’Istituto Italiano di Istruzione z.s. (in seguito solo “Associazione”) è un‘associazione senza scopo di lucro, fondata in conformità con la legge n° 89/2012 del Codice Civile la cui fine é quella di soddisfare i bisogni istruttivi, formativi e culturali dei propri membri e loro famigliari. L’Associazione può organizzare i corsi integrativi culturali e linguistici in modo stabilito dalle normative italiane. Sono altresì fini dell’Associazione la promozione di attività culturali, didattiche, formative e di informazione mirate a rafforzamento dei legami tra RC e Italia, rafforzamento delle informazioni mirate allo sviluppo in Italia e all’integrazione con Repubblica Ceca.
    art.4 OGGETTO E OBIETTIVI DELL’ ASSOCIAZIONE
  4. L’obiettivo dell’Associazione é soprattutto effettuare le attività mirate alla prestazione e al supporto delle attività formative, istruttive e culturali.
  5. L’Associazione contribuisce allo sviluppo della stretta collaborazione con il sistema delle autorità statali italiane, associazioni culturali e scuole, così come con tutti gli altri soggetti pubblici e privati che dimostrano l’interesse tra altro anche mediante la realizzazione dei progetti e delle iniziative comuni.
  6. L’Associazione promuove la propagazione delle informazioni culturali e linguistiche utili per lo sviluppo della collaborazione tra i soggetti attivi nell’area della formazione e cultura.
  7. L’Associazione non può direttamente dedicarsi alle proprie attività commerciali con lo scopo di profitto e non può neanche indirettamente distribuire il profitto o i residui finanziari destinati all’assicurazione delle attività dell’Associazione, creazione delle riserve o del capitale sociale, tra i membri.
    art. 5 INIZIO DELLA QUALITA’ DI MEMBRO
  8. Sono membri dell’Associazione membri del Comitato preparativo.
  9. Possono essere membri i genitori cittadini italiani, aventi figli che devono frequentare i corsi istruttivi per le classi elementari e/o medie, e/o quelli di sostegno e formazione, i genitori di alunni di cittadinanza non italiana che devono frequentare i corsi istruttivi, le persone fisiche che con i mezzi finanziari supportano le attività dell’Associazione, i rappresentanti dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto di Cultura.
    La qualità di membro di queste persone inizia dopo la presentazione della domanda avente chiaro impegno di osservare questo statuto. Se il Comitato esecutivo decide di rifiutare la domanda, la qualità di membro non inizia.
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  10. Possono far parte dell’Associazione in qualità di membri altre persone che abbiano acquistato benemeranze nell‘ambito dell’Associazione o nelle attività culturali e istruttive, su proposta di almeno un membro di diritto dell’Associazione, Ia cui nomina sia stata approvata dalla maggioranza dell’Assemblea, presente all‘apposita riunione.
  11. I membri dell’Associazione hanno il diritto di voto con il quale partecipano all‘Assemblea alle decisioni dell’Associazione. Ogni membro dell’Associazione ha un voto.
  12. Ogni membro può formulare le proprie proposte che deve presentare al Presidente dell’Associazione, in modo che esse possano essere inserite all’ordine del giorno dell’Assemblea.
    art. 6 FINE DELLA QUALITA‘ DI MEMBRO
  13. Il membro dell’Associazione non diventa la persona che ha subito qualsiasi sanzione per un’azione che degrada la sua buona reputazione.
  14. II membro che si trova in una delle situazioni indicate nel punto 1 viene automaticamente escluso.
  15. Sulla base della deliberazione del Comitato esecutivo, può essere escluso il membro che non paga il contributo associativo base neanche nel tempo debito, indicato dall’associazione nel sollecito al pagamento nel secondo momento, nonostante ciò che nel sollecito è stato avvertito su questa conseguenza.
    Contro questa decisione dell‘esclusione, che deve essere comunicata alla persona tramite una lettera raccomandata, é possibile fare ricorso all´Assemblea, il che deve essere comunicato tramite una comunicazione scritta al Presidente dell’Assemblea entro 30 gg dalla consegna della esclusione.
  16. Ogni membro ha il diritto di cedere dalla sua carica del membro sulla base della propria volontà.
  17. Se i figli di qualche membro smettono di frequentare i corsi dell’Associazione oppure se tale membro non pagherà il contributo nell’ammontare stabilito dall’Assemblea entro tre mesi dalla sua scadenza, viene considerato come se lasciasse l’Associazione (se non viene constatato il contrario).
    art. 7 ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE
  18. Organi dell’Associazione sono seguenti:
  • l‘Assemblea;
  • il Comitato Esecutivo;
  • il Presidente;
  • il Vice-Presidente;
  • il Collegio dei Revisori;
  • il Segretario;
  1. Le cariche nell’Associazione non vengono renumerate, le cariche vengono elette per il periodo di tre anni e Ia rielezione é possibile.
  2. Alla partecipazione all’Assemblea verranno invitati anche i rappresentanti del corpo diplomatico italiano.
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    art. 8 ASSEMBLEA
  3. L’Assemblea é I’organo supremo dell’Associazione e ogni suo membro ha il diritto a partecipare alle sedute dell‘Assemblea. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno, di solito in giugno e in settembre. Si può però riunire quando è necessario.
  4. L’Assemblea viene convocata dal Presidente oppure al nome suo dal vice-Presidente. 3. II Presidente ha la possibilità di convocare l’Assemblea quando lo ritiene opportuno.
  5. II Presidente é obbligato a convocare I’Assemblea entro 15 gg della deliberazione del Comitato esecutivo sulla convocazione dell’Assemblea oppure alla richiesta di almeno 1/3 del membri, consegnata al Presidente.
  6. L’avviso della convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, il posto e l’ora e deve essere inviato ai membri minimo 15 gg prima della esecuzione dell‘Assemblea.
  7. L’Assemblea:
    a. tratta ed approva i report annuali del Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori b. tratta ed approva i bilanci
    c. tratta ed approva i budget
    d. elegge i membri del Comitato esecutivo
    e. nomina i membri del Collegio dei revisori
    f. può nominare il Presidente onorario dell’Associazione dalle persone importanti g. tratta ed approva le proposte del Comitato esecutivo e dei membri
    h. tratta ed approva integrazioni o modifiche dello Statuto
    i. decide sullo scioglimento con la liquidazione dell’Associazione.
  8. All’assemblea presiede II Presidente dell’Associazione.
  9. L’assemblea é sempre atta a deliberare:
    a. se I’avviso della convocazione é stato inviato ai membri almeno 15 gg prima dell‘attuazione dell’Assemblea e ci é stato indicato il posto, il giorno, l’ora e l’ordine del giorno. Anche I’invio via e-mail viene considerato valido.
    b. se all’ora indicata é presente almeno la metà di tutti i membri dell’Associazione. Nel caso contrario l´Assemblea si può riunire il giorno successivo, come l’Assemblea di sostituzione. L’assemblea di sostituzione é atta a deliberare in qualsiasi numero dei presenti.
  10. Per l’approvazione di una deliberazione dell’Assemblea, se non é stabilito altro, necessita l’accordo della maggioranza dei membri presenti, nel caso della parità dei voti decide il voto del Presidente.
  11. Nel caso della proposta della modifica dello Statuto é l’Assemblea atta a deliberare se è presente la maggioranza dei membri, e questo vale anche per l‘Assemblea di sostituzione. Per I’approvazione dell’Assemblea della modifica dello Statuto è necessario I’accordo di due terzi dei membri presenti.
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  12. Ogni membro può essere rappresentato nell’Assemblea dall’altro membro tramite una delega scritta che deve essere consegnata aII’Associazione almeno un giorno prima. Ogni membro però non può rappresentare più di un membro. II rappresentante cosí autorizzato non può concedere un´altra delega sostitutiva.
  13. Per le deliberazioni prese viene elaborato il verbale che viene firmato dal Presidente e dal segretario dell’Associazione.
    art. 9 COMITATO ESECUTIVO
  14. Comitato esecutivo é il possessore di tutti i diritti che appartengono esplicitamente all’Assemblea, assicura l‘amministrazione dell’Associazione e le trattative di tutte le questioni che causano buon andamento di esso.
  15. Comitato esecutivo ha tre membri. Comitato esecutivo alla prima riunione elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente dell’Associazione.
  16. Il Comitato esecutivo nomina il segretario secondo le condizioni del art. 14. 4. Comitato esecutivo presenta all’assemblea Ia proposta del budget, il bilancio e il report annuale.
  17. Se viene liberata Ia carica del membro del Comitato esecutivo, il Comitato assicura la sua rioccupazione avvisando i membri dell’Associazione e chiedendogli di esprimere l’interesse potenziale per questa carica e successivamente nomina uno dei membri che ha espresso l‘interesse. La carica del membro cosí scelto termina il giorno della prossima Assemblea.
  18. II Comitato esecutivo decide sulle domande di diventare membro, di ridiventare membro dell‘Associazione oppure sulle proposte della espulsione durante la sua seduta dopo il ricevimento della richiesta. II Comitato comunica le sue delibere alle persone insieme alle ragioni che l‘hanno spinto a fare queste delibere.
    art. 10 DELIBERE DEL COMITATO ESECUTIVO
  19. Il Comitato esecutivo decide delle questioni che fanno parte dell‘ordine del giorno. 2. II Comitato esecutivo é atto a deliberare se:
    a. I’avviso della convocazione del Comitato esecutivo é stato inviato ai membri del Comitato esecutivo almeno 10 gg prima ai loro indirizzi, con l’indicazione del giorno, l‘ora, il posto e I’ordine del giorno della riunione. La convocazione tramite la posta elettronica é valida,
    b. é presente almeno Ia maggioranza di tutti i membri del Comitato esecutivo.
  20. Le delibere del Comitato esecutivo sono condizionate dall’accordo della maggioranza dei voti di tutti i presenti. Nel caso della parità dei voti decide il voto del Presidente. Delegare sostituti dei membri del Comitato esecutivo non é possibile.
  21. Alla richiesta di uno o più membri del Comitato esecutivo le decisioni possono essere prese tramite la votazione segreta.
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  22. II membro del Comitato esecutivo che senza un motivo adeguato non partecipa alle tre sedute del Comitato in seguito può essere espulso dal Comitato o sostituito nel Comitato.
  23. Per le delibere del Comitato esecutivo viene elaborato il verbale che viene approvato dal Comitato esecutivo e dopo l’approvazione viene archiviato nella sede dell’Associazione.
  24. Il Comitato esecutivo assicura distribuzione dei seguenti documenti entro 30 gg dopo il loro ricevimento al Ministero italiano della Pubblica Istruzione tramite la rappresentanza diplomatica italiana a Praga:
    a. una copia del budget e bilancio, compreso II report del Collegio dei revisori, b. I’elenco dei membri compreso le modifiche nei confronti dell’anno precedente, c. i report annuali sulle attività svolte e sui risultati nell’anno relativo,
    d. i report sulle nuove attività pianificate,
    e. l’elenco membri dei singoli organi dell‘Associazione.
    art.11 IL PRESIDENTE
  25. II Presidente rappresenta l’Associazione ed ha Ia possibilità di delegare il Vice-Presidente a svolgere singoli compiti o singoli diritti.
  26. II Presidente viene eletto dal Comitato esecutivo e deve essere scelto tra i membri attuali del Comitato esecutivo. II Presidente presiede alle trattative dell’Assemblea e del Comitato esecutivo, dirige le sue trattative e le votazioni e nel caso della parità dei voti il suo voto é quello decisivo.
  27. Alla richiesta scritta di almeno due membri del Comitato esecutivo è il Presidente obbligato a convocare la seduta del Comitato esecutivo entro 15 gg.
  28. Il Presidente ha la possibilità di commettere ad ogni membro del Comitato esecutivo effettuazione di qualche azione o la risoluzione dei compiti.
    art. 12 IL VICE – PRESIDENTE
  29. In caso dell’assenza o dell‘impegno del Presidente, la sua carica viene svolta dal Vice-Presidente.
  30. In caso dell’assenza o impegno del Presidente e del Vice-Presidente svolge Ia loro carica il membro più anziano del Comitato esecutivo.
    art. 13 IL COLLEGIO DEI REVISORI
  31. II Collegio dei revisori è l’organo di controllo dell’Associazione, controlla i libri contabili e commerciali e sorveglia Ia buona gestione dell’Associazione.
  32. II Collegio dei revisori ha tre membri nominati dall’Assemblea. I membri del Collegio dei revisori possono partecipare all’Assemblea però non possono votare. Nello stesso tempo non possono essere membri del Comitato esecutivo.
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  33. II Collegio dei revisori elegge il loro Presidente che convoca almeno una volta all’anno Ia seduta del Collegio dei revisori. II Collegio dei revisori decide con la maggioranza. Per le sedute del Collegio dei revisori viene elaborato il verbale firmato dal loro Presidente.
  34. II Collegio dei revisori é obbligato ad informare l’Assemblea dei risultati della revisione contabile almeno una volta all’anno quando viene approvato il bilancio, tramite il report annuale.
    art. 14 IL SEGRETARIO
  35. II segretario si occupa della gestione operativa dell’Associazione. II segretario partecipa a tutte le riunioni di tutti gli organi dell´Associazione, ad eccezione delle riunioni del Collegio dei revisori.
  36. ll segretario é il superiore dei dipendenti dell’Associazione e in questa carica controlla la realizzazione dei compiti e delle deliberazioni degli organi dell´Associazione.
  37. Il segretario è responsabile per le questioni amministrative dell’Associazione nelle quali aggiunge la Sua firma a quella del Presidente. Separatamente firma solo nei casi quando ha la delega del Presidente.
  38. Ad eccezione dei mezzi finanziari che devono essere depositati nella cassa dell’Associazione per le necessità giornaliere e il cui ammontare viene stabilito dal Presidente, il segretario usa altri mezzi finanziari secondo gli ordini del Commitato esecutivo e istruzioni scritte firmate dal Presidente.
  39. Entro la nomina del segretario o in casi eccezionali ha il Comitato esecutivo diritto di svolgere la carica del segretario oppure assegnare delle competenze ai singoli membri del Comitato esecutivo.
    art. 15 RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE
  40. L’organo statutario dell’Associazione é il Comitato esecutivo.
  41. L’Associazione viene rappresentata dal Presidente o dal Vice – Presidente in modo autonomo.
    art. 16 FINANZIAMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE, BILANCI, RENDICONTI
  42. L’Associazione garantisce per gli impegni con tutti i suoi beni.
  43. Le entrate dell’Associazione sono formate soprattutto da: contributi di base dei membri, altri contributi dei membri aventi figli che frequentano i corsi dell’Associazione nell’ammontare fissato dall’Assemblea, doni dagli sponzor, dotazioni dai mezzi pubblici . Sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo il Presidente, II Presidente Onorario, se i loro figli non frequentano i corsi organizzati dall’Associazione.
  44. II periodo contabile é l’anno fiscale.
  45. L’Associazione fa nel modo regolare l’agenda contabile, elabora i bilanci annuali compreso i bilanci straordinari che dopo la discussione sulle riunioni del Collegio dei revisori vengono presentati all’Assemblea per l’approvazione.
  46. II Comitato esecutivo fornisce i dati contabili e statistici agli organi relativi nell’ampiezza, nel modo nelle scadenze stabilite generalmente dalla normativa legislativa vigente.
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  47. L’assemblea decide il modo come usare possibile profitto o come coprire le possibili perdite sulla base della proposta del Comitato esecutivo.
  48. Ogni membro dell’Associazione ha alla richiesta il diritto di guardare nei documenti della gestione di esso.
  49. L’Associazione si riconosce tramite il logo e il timbro che é sotto il controllo del Comitato esecutivo, depositato dal segretario.
    art. 17 DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
  50. II funzionamento dei singoli organi dell’Associazione può essere regolato in conformità con questo Statuto dall’ordine interno approvato dall’Assemblea.
  51. Possibili proposte di modifiche o allegati a questo Statuto devono essere prima della loro discussione all’Assemblea comunicate in forma scritta ai membri dell’Associazione.
  52. L’Assemblea ha la possibilità di decidere dello scioglimento dell’Associazione nel caso che la proposta dello scioglimento è stata regolarmente inserita all’ordine del giorno e la deliberazione dello scioglimento è stata approvata dalla maggioranza di tutti i membri con il diritto di voto.
  53. Le questioni che non vengono regolate da questo Statuto si dirigono dalle normative legislative valide in Repubblica Ceca.
  54. Questo Statuto entra in vigore con la delibera dell’Assemblea.